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| Decreto Ministeriale 18 luglio 2000 | |||||
IL
DIRETTORE GENERALE Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti nazionali di cui all’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Considerato che l’art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la cura della pubblicazione annuale dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; Considerato che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno fatto pervenire, nel termine stabilito dall’art. 2 del citato decreto, gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali; Ritenuto di dover dare attuazione alla citata disposizione di cui al comma 3 dell’art. 3 sopra riferito, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto elenco; Decreta: Art. 1 In attuazione dell’art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. L’allegato elenco, articolato su base regionale e provinciale, costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 2 L’elenco pubblicato non è esaustivo dei prodotti definibili tradizionali in quanto costituisce un primo censimento degli stessi. La prima revisione dell’elenco avrà luogo entro il 31 gennaio 2001. Art. 3 L’inserimento di un prodotto nel predetto elenco non è costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l’eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è riconducibile il predetto nome geografico. Art. 4 L’inserimento nella classe di appartenenza risponde all’esigenza di individuare il comparto merceologico più idoneo a rappresentarlo. Art. 5 Il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito o di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 6 Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali e riportati nel predetto elenco per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 sarà cura di questo Ministero trasmettere, ai fini dell’emissione del provvedimento di deroga, al Ministero della sanità e al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato la documentazione predisposta dalle regioni e dalla province autonome ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto ministeriale citato. Della concessione della deroga verrà fatta annotazione nell’elenco nazionale a margine del prodotto interessato. Art. 7 Chiunque abbia interesse a prendere visione o trarre copia della documentazione sulla base della quale la regione o provincia autonoma ha individuato i propri prodotti tradizionali, può presentare a tal fine motivata istanza alla regione o provincia autonoma interessata. Roma, 18 luglio 2000 IL DIRETTORE GENERALE: Giuseppe AMBROSIO |
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